Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 17 Art.20. Organi Collegiali di Consigli di Corso di Studio 1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio. 2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio: a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali; b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato; c) formulare al Consiglio di facoltà: - proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore; - proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio; - pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore; - proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze; - pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca. Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà. Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico. 3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell’Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture. I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |