Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico è
eletto dai componenti l’Organo Collegiale fra i professori di ruolo a tempo pieno
che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà, ed
è nominato con decreto del Rettore.
Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere l’Organo Collegiale;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo Collegiale;
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c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai
regolamenti didattici.
Il Presidente dell’Organo Collegiale dura in carica quattro anni.
5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico
può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal
Consiglio di Amministrazione.
Art.21. Commissione di programmazione di Facoltà
1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di
istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma
2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le
loro destinazioni.
2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono
indicate nel regolamento di facoltà.
Art.22. Dipartimenti
1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di
supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature
scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o
per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono
al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientificodisciplinari
degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un
dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per
un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal
Regolamento Generale di Ateneo.


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