Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico è eletto dai componenti l’Organo Collegiale fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore. Al Presidente compete: a) convocare e presiedere l’Organo Collegiale; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo Collegiale; 18 c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche; d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici. Il Presidente dell’Organo Collegiale dura in carica quattro anni. 5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Art.21. Commissione di programmazione di Facoltà 1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa: a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f); b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni. 2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà. Art.22. Dipartimenti 1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti di loro competenza. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |