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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e
contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione,
per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di
potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
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c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature
necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione
alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di
supporto alla didattica;
e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al
precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla
destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e
ricercatore;
f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei
Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza
del dipartimento;
g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e
convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.
Art.23. Organi del Dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.
2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i
rapporti con gli organi accademici e vigila sull’osservanza, nell’ambito del
dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo
pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate nel
regolamento del dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 34.
Il Direttore dura in carica quattro anni.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal
Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del
dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione,
assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.
3. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura
fissata dal Consiglio di Amministrazione.


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