Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 4. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici. 20 5. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnicoamministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo. Art.24. Corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza. L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo. Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione. Art.25. Biblioteche 1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative. 2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica. 3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo. Art.26. Centri di Ricerca Interdipartimentali e Interuniversitari 1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti. I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati. I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro. Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |