Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

4. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori
afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo
e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite
dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere
di deliberare su argomenti specifici.
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5. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione
della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal
regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella
giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnicoamministrativo
e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario
Amministrativo.
Art.24. Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei
relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con
apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso
l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al
Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui
programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato
Accademico per l'approvazione.
Art.25. Biblioteche
1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme
coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e
della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del
patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.
2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti
di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e
biblioteconomica.
3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli
organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito
regolamento di Ateneo.
Art.26. Centri di Ricerca Interdipartimentali e Interuniversitari
1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti
scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le
competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito
il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse
necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina
gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse
quelle finanziarie a termine.


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