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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari
stipulando apposite convenzioni con altre Università.
Art.27. Centri di Servizio Interdipartimentali
1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e
l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture
di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse
necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina
gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
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TITOLO IV
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art.28. Regolamento Generale di Ateneo
1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative
all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la
istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del
regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.
3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato
Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i
Consigli dei dipartimenti.
Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo
1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di
studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti
istituita nell’Ateneo.
2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato
Accademico, su proposta delle strutture didattiche.
Art.30. Regolamento di Ateneo
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative,
finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è
attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale
dei dipartimenti.


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