Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 21 2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università. Art.27. Centri di Servizio Interdipartimentali 1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento. L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti. I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro. 22 TITOLO IV AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art.28. Regolamento Generale di Ateneo 1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie. 2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture. 3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti. Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo 1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell’Ateneo. 2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche. Art.30. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |