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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel
rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini
eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.
Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento
1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture
scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i
suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per
esprimere liberamente il proprio pensiero.
2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai
finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.
3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle
singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
che ne disciplinano gli ordinamenti.
4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie
garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle
attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali
della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di
programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche
saranno definite in sede di regolamento.
Art.4. Diritto allo studio
1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro
formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi
per soddisfarne le esigenze.
2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il
tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche
al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi
culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe
istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.
3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport
e del tempo libero.
4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della
didattica, tramite rappresentanze dirette.
Art.5. Sviluppo e programmazione
1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento
dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.


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