Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2 3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività. Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento 1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero. 2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche. 3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti. 4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento. Art.4. Diritto allo studio 1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze. 2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali. 3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. 4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette. Art.5. Sviluppo e programmazione 1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |