Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di
spesa.
Art.31. Altri Regolamenti
1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al
funzionamento del Consiglio degli studenti.
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Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle
norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono
le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse
strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro
contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi
formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei
piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e
disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento
Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti,
l’articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali
propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese
quelle dell'insegnamento a distanza.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi
Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai
regolamenti di Facoltà.
4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi
al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di
Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di
legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale
richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti
sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi
proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi
ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli
rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due
terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le
norme contestate non possono essere emanate.
Art.32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti
1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a
maggioranza assoluta dei componenti.
2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a
meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la
loro adozione.


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