Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 24 TITOLO V NORME COMUNI E FINALI Art.33. Inizio dell'Anno Accademico 1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica. Art.34. Designazioni elettive 1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico. 2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare. 3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto. Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi. 4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate. 5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore. 6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno. Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |