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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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TITOLO V
NORME COMUNI E FINALI
Art.33. Inizio dell'Anno Accademico
1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto
diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.
Art.34. Designazioni elettive
1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.
2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo
statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito
dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con
arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.
3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato
almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla
rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro
validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli
studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti
e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la
votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non
pregiudica la validità della composizione degli organi.
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di
facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di
dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo
o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei
termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo
rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.
5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da
parte del Rettore.
6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento,
Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i
docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione
devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a
pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.


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