Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 25 7. La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. 8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all’interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. 9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. 10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale. Art.35. Incompatibilità 1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell’Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |