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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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7. La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di Organo Collegiale di
corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato
Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere
svolta per più di due mandati consecutivi.
La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di
gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di
tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi
collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei
membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato
interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli
studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di
corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per
il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano
candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all’interno della
stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il
mandato.
9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di
Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento
entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal
decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del
mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della
frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine
dell'anno accademico.
10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato
interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di
quella nominale.
Art.35. Incompatibilità
1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili
con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture
didattiche o di ricerca dell’Università dotate di autonomia amministrativa,
finanziaria, contabile.


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