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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di
una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o
Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.
3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside,
Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di
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autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di
membro eletto del Consiglio di Amministrazione.
4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al
Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al
Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.
6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o
nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella
precedentemente ricoperta contestualmente all’accettazione della nuova carica.
7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento
Generale di Ateneo.
Art.36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante
affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione
dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di
urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli
aventi titolo.
2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente
comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione,
non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria
assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa
obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R.
382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare
le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta
sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei
membri del collegio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo
quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta
o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo
e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in
alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.


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