Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 27 5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. Art.37. Verbalizzazione 1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. Art.38. Modifiche di Statuto 1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate. 3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10. 28 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art.39. Entrata in vigore dello Statuto 1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore immediatamente. Resta ferma l’osservanza dell’art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e rimane impregiudicato l’esito del procedimento ivi previsto. 2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari. Art.40. Scadenze temporali ed elezioni 1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti: a) il Rettore, i Presidi di facoltà, i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio ed i membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |