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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano
personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Art.37. Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma,
nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono
essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della
presidenza o della direzione dell'organo.
3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme
per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la
consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.
Art.38. Modifiche di Statuto
1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere
del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano
funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo
sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto,
previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal
Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di
facoltà e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta
giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte
presentate.
3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure
previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.39. Entrata in vigore dello Statuto
1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore immediatamente.
Resta ferma l’osservanza dell’art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e rimane impregiudicato l’esito del procedimento ivi previsto.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le
disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di
apposite disposizioni regolamentari.
Art.40. Scadenze temporali ed elezioni
1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono
le norme seguenti:
a) il Rettore, i Presidi di facoltà, i Presidenti o Direttori delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio ed i membri elettivi del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione che sono in carica all'entrata in vigore del
presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista al momento
della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente
statuto;


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