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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

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4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e
liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle
delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia
sulla conduzione dei servizi.
5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia
generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale
dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.
Art.8. Finanziamento dell'Università
1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica
e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.
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TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
Art.9. Organi Centrali di Governo
1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato
Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
Art.10. Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante
della sua autonomia.
2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione;
b vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare gli statuti e i regolamenti;
d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo
direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei
regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture
medesime;
e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle
competenze previste dalla legge;
f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di
ricerca previste dalle leggi;


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