Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 4 4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi. 5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso. Art.8. Finanziamento dell'Università 1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in: a) trasferimenti dallo Stato; b) finanziamenti da enti pubblici e privati; c) tasse e contributi degli studenti; d) lasciti e donazioni; e) contratti e convenzioni; f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico; g) redditi patrimoniali. 5 TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA' Art.9. Organi Centrali di Governo 1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Art.10. Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia. 2. In particolare, compete al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; b vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; c) emanare gli statuti e i regolamenti; d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime; e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge; f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo; h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |