Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università; l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva; m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione; n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza; o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il Rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il Prorettore vicario, ed eventualmente altri Prorettori. Il Prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega. Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 6. 6 Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un piano organico delle competenze e delle funzioni affidate ai Prorettori. 4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo. Il Rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti. 5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura. Il Rettore dura in carica quattro anni. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all’8% del numero dei docenti aventi diritto al voto; d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli Studenti di cui all’Art. 15, comma 3. 6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature. Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento. La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |