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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve
avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.
7. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei
votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio
fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e,
a parità di voti, il più anziano in ruolo.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto
dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del
Ministro competente.
9. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali
ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di
funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
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Art.11. Senato Accademico
1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di
ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole
strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle
deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto
delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il
Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38;
c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di
servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di
Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione;
e) l’attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica
prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito
il Consiglio di Amministrazione;
f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture
didattiche;
g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di
Amministrazione;
h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori
scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto
delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la
didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle
indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);


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