Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione. 7. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. 8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del Ministro competente. 9. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. 7 Art.11. Senato Accademico 1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato: a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione; b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38; c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione; d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione; e) l’attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione; f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche; g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione; h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo; i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |