Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TRE"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.
9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della
rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.
10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire
commissioni permanenti e commissioni temporanee.
Art.12. Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione
amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché
alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le
competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione
autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In
particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio
pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all’Art.
11, comma 2, punto b);
c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale,
del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché
dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui
all’Art. 11, comma 2, punto c);
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati
dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
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b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del
Rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima
fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un
collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale
dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di
segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione
della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola
preferenza.


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