Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti. 9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni. 10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee. Art.12. Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio: a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico; b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all’Art. 11, comma 2, punto b); c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario; d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all’Art. 11, comma 2, punto c); e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi; f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto: a) dal Rettore; 10 b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore; c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università; d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti; f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario. 3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni tre anni. Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Successiva |