Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei
professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con
preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;

e) il Direttore amministrativo;

f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;

g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio
unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4.10.2000 del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del D.M.
23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del 24.10.2000)le Aree scientifico-
disciplinari dell'Ateneo sono così costituite.
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola esclusione del settore
MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/,
M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono
prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore
4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di
cui alla lettera f) durano in carica 2 anni accademici. L’elezione dei membri di cui alle lettere
d), f) e g) è disciplinata da un Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per
portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i
rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del
rappresentante che permane.
5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e
straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto
dei componenti, indicando i punti da inserire all’ordine del giorno. In tal caso la seduta deve
essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal
regolamento generale di Ateneo.
Articolo 13

Il Senato accademico: funzioni
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla
programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle
singole strutture.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva