Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" Il Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da: a) il Rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Prorettore vicario; b) Il Direttore Amministrativo che funge, altresì, da segretario; c) quattro membri, proposti dal Rettore sulla base di specifiche competenze tecnico- amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Università, e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal Senato accademico. d) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. 2. I membri di cui alla lettera c) durano in carica sino alla scadenza del mandato del Rettore che li ha proposti. In caso di anticipata cessazione del Rettore, essi esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede ai sensi del precedente comma 1, lett. c). Il membro di cui alla lettera d) dura in carica 3 anni con decorrenza dalla nomina. I membri di cui alla lett. c) e d) non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili. 3. Nel Consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i Presidenti di Corso di laurea o diploma, i Direttori di Scuole di specializzazione, i membri del Senato accademico. 4. I membri del Consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza. 5. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo. 6. Il Pro-Rettore vicario, in caso di presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale. Articolo 15 Il Consiglio di amministrazione: funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le scelte programmatiche, le priorità ed i criteri di ripartizione stabiliti dal Senato accademico, e nel rispetto delle prerogative delle strutture cui lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa, sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione. 2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: a) approvare il bilancio di previsione gli storni di bilancio ed il conto consuntivo, sentito il Senato accademico; b) assicurare, per quanto di competenza, l'attuazione delle delibere, delle direttive e dei programmi del Senato accademico; c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |