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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

d) determinare gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la
destinazione di tali somme, su parere del Senato accademico;

e) approvare le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera l);

f) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;

g) adottare, nel rispetto della normativa statale e del Contratto collettivo di comparto,
deliberazioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente, in
quanto non rientranti nelle competenze demandate alla dirigenza o spettanti ad altri organi
dell'Università;

h) deliberare sui provvedimenti che comportano, per l'amministrazione centrale
dell'Università, oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità dell'Università e verificare la copertura finanziaria delle spese
deliberate dalle strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa, ove tali spese superino gli
importi indicati dal regolamento predetto, tenendo altresì conto degli eventuali oneri
accessori;

i) determinare i limiti di valore delle spese che possono essere direttamente impegnate
dal Direttore amministrativo e dai dirigenti;

l) formulare pareri sulle modifiche dello statuto dell'Università;

m) esprimere pareri al Senato accademico in merito alla compatibilità tra le soluzioni
organizzative e le disponibilità finanziarie.

n) stabilire la misura delle indennità di carica previste a favore del Rettore, del Pro-
Rettore vicario, dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimento e figure equiparate, dei
Presidenti dei corsi di laurea e di diploma, nonché di titolari di altri organi previsti dallo
Statuto ed indicati in apposito regolamento.

o) deliberare il Regolamento Generale d’Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità, a maggioranza assoluta e sentito il Senato accademico;
p) approvare i contratti di diritto privato di cui all'articolo 90;

q) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai
regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, il quale è tenuto a
procedere alla convocazione straordinaria, non oltre 7 giorni dalla ricezione, qualora ne
facciano richiesta scritta almeno due componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del
giorno. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di
amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
Articolo 16

Il Direttore amministrativo


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