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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive
per la gestione dell'Ateneo fissate dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, fatte salve
le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Inoltre il
Direttore amministrativo sovrintende agli uffici e ai servizi dell'amministrazione centrale
dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite
dalla legge alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Sovrintende altresì, direttamente o
attraverso un dirigente all'uopo incaricato, alla gestione del personale non docente
dell'amministrazione centrale e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Infine il
Direttore amministrativo coordina e verifica l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere
sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi.

2. Il Direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore amministrativo è nominato dal Rettore all'inizio del proprio mandato e
cessa dall'incarico con la nomina del successore da parte del nuovo Rettore. Il suo incarico
può essere rinnovato.
4. Il Direttore amministrativo può essere revocato in ogni tempo con atto motivato dal
Rettore, su parere conforme espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio di
amministrazione. Dopo la revoca il Rettore provvede, senza indugio, alla nomina del
successore.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Direttore
amministrativo sono svolte da un vicario, da lui designato tra i dirigenti in servizio
nell'Ateneo, all'atto della sua nomina. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di
cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore
amministrativo, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più
anziano di età.
Articolo 17

Comitati consultivi

1. Sono costituiti, con funzioni consultive, i seguenti Comitati:
a) il Comitato per la ricerca scientifica è composto da un rappresentante per ogni
Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo, e da tre rappresentanti
eletti dai ricercatori; esso svolge funzioni consultive in ordine alla gestione delle risorse
finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche è composto da un
docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà e da uno
studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni
consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti.

2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato
accademico.
3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attività è
disciplinata dal regolamento generale.
4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente.


Articolo 18


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