Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 1. Il Direttore amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive per la gestione dell'Ateneo fissate dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Inoltre il Direttore amministrativo sovrintende agli uffici e ai servizi dell'amministrazione centrale dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Sovrintende altresì, direttamente o attraverso un dirigente all'uopo incaricato, alla gestione del personale non docente dell'amministrazione centrale e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Infine il Direttore amministrativo coordina e verifica l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi. 2. Il Direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Direttore amministrativo è nominato dal Rettore all'inizio del proprio mandato e cessa dall'incarico con la nomina del successore da parte del nuovo Rettore. Il suo incarico può essere rinnovato. 4. Il Direttore amministrativo può essere revocato in ogni tempo con atto motivato dal Rettore, su parere conforme espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione. Dopo la revoca il Rettore provvede, senza indugio, alla nomina del successore. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Direttore amministrativo sono svolte da un vicario, da lui designato tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo, all'atto della sua nomina. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età. Articolo 17 Comitati consultivi 1. Sono costituiti, con funzioni consultive, i seguenti Comitati: a) il Comitato per la ricerca scientifica è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo, e da tre rappresentanti eletti dai ricercatori; esso svolge funzioni consultive in ordine alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1; b) il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche è composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti. 2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato accademico. 3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attività è disciplinata dal regolamento generale. 4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente. Articolo 18  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |