Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono
essere confermati nell’incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un
regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità
organizzativa messa a sua disposizione dall’Università.
6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di
tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la
didattica e il diritto allo studio.
SEZIONE SECONDA
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA


Articolo 24

Strutture didattiche e di ricerca

1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di
ricerca l'Università è articolata in Facoltà e Dipartimenti. Possono essere costituiti Centri
interdipartimentali di ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 45.
2. Gli elenchi delle Facoltà, con i relativi Corsi di studio, e dei Dipartimenti istituiti
sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente statuto.
3. L'organico del personale docente dell'Ateneo, con valori ripartiti per Facoltà, risulta
dalla tabella 3 allegata al presente statuto.
Articolo 25

Attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello
2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi
consentiti dalla normativa vigente.
Articolo 26

Le Facoltà
1. Le Facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale affinità
culturale ed hanno come fine primario lo sviluppo culturale e professionale dei rispettivi
ambiti. Esse organizzano l'attività didattica dei Corsi di laurea, nonché eventualmente dei
Corsi di diploma e delle Scuole di specializzazione, nonché degli altri corsi previsti dalla
legge, d'intesa con i Dipartimenti interessati e con tutte le articolazioni pertinenti dell'Ateneo.
2. Alle Facoltà afferiscono uno o più Corsi di laurea nonché eventualmente Corsi di
diploma e Scuole di specializzazione, nel seguito tutti indicati come Corsi di studio.
3. Nelle Facoltà comprendenti più Corsi di studio, eventualmente anche organizzati in
indirizzi, sono istituiti i Consigli di Corso di studio.
4. Nelle Facoltà comprendenti solo un Corso di laurea, il Preside ed il Consiglio di
Facoltà assumono le competenze rispettivamente del Presidente e del Consiglio di Corso di
laurea.


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva