Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell’incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall’Università. 6. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio. SEZIONE SECONDA STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Articolo 24 Strutture didattiche e di ricerca 1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università è articolata in Facoltà e Dipartimenti. Possono essere costituiti Centri interdipartimentali di ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 45. 2. Gli elenchi delle Facoltà, con i relativi Corsi di studio, e dei Dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente statuto. 3. L'organico del personale docente dell'Ateneo, con valori ripartiti per Facoltà, risulta dalla tabella 3 allegata al presente statuto. Articolo 25 Attività didattica 1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito: a) dei Corsi di Laurea b) dei Corsi di Laurea Specialistica c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca e) dei Corsi di Master di I livello f) dei Corsi di Master di II livello 2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente. Articolo 26 Le Facoltà 1. Le Facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale affinità culturale ed hanno come fine primario lo sviluppo culturale e professionale dei rispettivi ambiti. Esse organizzano l'attività didattica dei Corsi di laurea, nonché eventualmente dei Corsi di diploma e delle Scuole di specializzazione, nonché degli altri corsi previsti dalla legge, d'intesa con i Dipartimenti interessati e con tutte le articolazioni pertinenti dell'Ateneo. 2. Alle Facoltà afferiscono uno o più Corsi di laurea nonché eventualmente Corsi di diploma e Scuole di specializzazione, nel seguito tutti indicati come Corsi di studio. 3. Nelle Facoltà comprendenti più Corsi di studio, eventualmente anche organizzati in indirizzi, sono istituiti i Consigli di Corso di studio. 4. Nelle Facoltà comprendenti solo un Corso di laurea, il Preside ed il Consiglio di Facoltà assumono le competenze rispettivamente del Presidente e del Consiglio di Corso di laurea.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |