Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 5. Quando più Facoltà concorrono alla costituzione di un Corso di studio, il Senato accademico determina la Facoltà alla quale tale Corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del Corso stesso. 6. Qualora un Corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti con regolamento di ateneo. Articolo 27 Organi delle Facoltà Sono organi delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà; c) i Consigli di Corso di studio. Articolo 28 Il Preside: elezione 1. Il Preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. 2. L'elettorato attivo spetta ai membri con diritto di voto del Consiglio di Facoltà. 3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni. 4. Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto. Articolo 29 Il Preside: funzioni 1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà ed è membro di diritto del Senato accademico. 2. Spetta al Preside: a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni; b) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio; 3. Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Preside può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Facoltà, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio di Facoltà. Articolo 30  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |