Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

5. Quando più Facoltà concorrono alla costituzione di un Corso di studio, il Senato
accademico determina la Facoltà alla quale tale Corso afferisce ai fini amministrativi, ferme
restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del Corso stesso.
6. Qualora un Corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato
accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti
Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il
coordinamento dell'attività didattica sono definiti con regolamento di ateneo.
Articolo 27

Organi delle Facoltà

Sono organi delle Facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facoltà;
c) i Consigli di Corso di studio.


Articolo 28

Il Preside: elezione

1. Il Preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della
Facoltà a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di
nomina, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di
due volte.
2. L'elettorato attivo spetta ai membri con diritto di voto del Consiglio di Facoltà.
3. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza
semplice nelle successive votazioni.
4. Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.
Articolo 29

Il Preside: funzioni

1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà ed è membro di diritto del Senato
accademico.
2. Spetta al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative
deliberazioni;

b) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare
queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;

3. Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside, che
lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepreside è
nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Preside può, altresì, delegare l'esercizio di talune
sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Facoltà,
informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio di Facoltà.
Articolo 30


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva