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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Il Consiglio di Facoltà: composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
b) da un numero di ricercatori della Facoltà pari al 20% dei professori di cui alla
lettera a); che durano in carica un triennio;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà pari al 15% dei
docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli
studenti iscritti alla Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di
cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), i).

2. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di Facoltà alle specificità
organizzative e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con apposito regolamento, può
prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere
personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un
rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei
non eletti della rispettiva categoria.

Articolo 31

Il Consiglio di Facoltà: funzioni

1. Spetta al Consiglio di Facoltà:
a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli
organi di governo dell'Università, sentiti i Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti
interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà,
rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei
docenti, nella salvaguardia della libertà d'insegnamento e con il consenso del professore
interessato;

b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti i Consigli dei Corsi di
studio;

c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;

d) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della
Facoltà, tenuto conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio;

e) procedere annualmente alla programmazione didattica;

f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e
delle supplenze, nonché nell'ambito di appositi stanziamenti preventivamente definiti
all’attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti;

g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese quelle per il personale
docente e ricercatore, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di
docenza;


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