Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti, alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori, nonché alla chiamata di professori di ruolo; i) deliberare eventuali regolamenti di Facoltà; l) approvare le delibere del Consiglio di Corso di Studio in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero 2. Le deliberazioni di cui alla lettera h) sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno. 3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Alle deliberazioni di cui alla lettera h) la Facoltà procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi. 5. Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), e h), deve essere richiesto il parere dei Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati. 6. Il Consiglio di Facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie. 7. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Articolo 32 Comitati per la didattica ed il diritto allo studio Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo. Articolo 33 Consigli dei Corsi di studio: composizione 1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito: a. dai docenti di ruolo dell’Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente. b. da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato; c. da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |