Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari
livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti.
Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio.
L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di Specializzazione e nel
caso specifico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra i corsi di laurea specialistica a ciclo
unico ed uno dei Consigli di altri Corsi di Laurea triennale o specialistica cui partecipa la
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Non vale, inoltre, tra corsi di studio in presenza e corsi di studio a distanza, anche di pari
livello.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un
rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei
non eletti della rispettiva categoria.
4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla
formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
5. Con delibera del Consiglio di Facoltà è possibile disporre che Corsi di studio
distinti siano amministrati da un unico Consiglio di Corso di Studio. In tal caso, ai fini della
costituzione della rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:
a) nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett.c), sono divisi tra i Corsi di studio in
modo proporzionale ai docenti a ciascun afferenti, garantendo ad ogni Corso la presenza di
almeno uno studente;
b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun Corso.
6. L'aggregazione di cui al comma 5 è obbligatoria:
a) in presenza di corsi di laurea e di laurea specialistica in totale sequenza;
b) quando i docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti nel corso non superino il
numero di cinque.
7. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 6, lett. b), non sia possibile costituire il
Consiglio di Corso di studio, le relative funzioni sono esercitate dal Consiglio di Facoltà.
8. In caso di aggregazione di più Corsi di studio, o di esercizio delle relative funzioni
da parte del Consiglio di Facoltà, ai sensi dei precedenti commi, la partecipazione alle sedute
di docenti esterni è consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di pertinenza del
corso di rispettiva appartenenza.
9. Qualora le funzioni del Consiglio di corso di studio siano esercitate dal Consiglio di
Facoltà, ai sensi del comma 7, la rappresentanza studentesca del Corso di studio è rapportata
al numero dei docenti della Facoltà, nel rispetto della percentuale di cui al comma 1, lett. c,
partecipa alle sedute limitatamente ai punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.
Articolo 34

Consigli dei Corsi di studio: funzioni

1. Spetta ai Consigli dei Corsi di studio:
a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo
accademico relativo al Corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il
conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di
legge;


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