Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica
della Facoltà;

e) presentare al Consiglio di Facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti
dai regolamenti didattici;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del Corso di studio, contenente
anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi
didattici disponibili;

g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) presentare al Consiglio di Facoltà le proposte relative alla programmazione ed
all'impiego delle risorse didattiche disponibili, al fine di pervenire, con razionale ed
equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

i) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla istituzione o alla
soppressione di Corsi di studio;

l) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla destinazione dei
posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore ed alla richiesta di nuovi posti in
organico di professore di ruolo e di ricercatore, per gli insegnamenti impartiti nel Corso di
studio;

m) proporre il regolamento didattico del Corso di studio e deliberare i regolamenti di
esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;

n) deliberare eventuali regolamenti di Corso di studio;

o) deliberare in ordine all'iscrizione di studenti che abbiano conseguito all'estero il
titolo di studio;

p) deliberare in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;

q) attribuire, con il consenso dell'interessato, la responsabilità didattica di corsi di
insegnamento e moduli didattici.

2. Il Consiglio del Corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di Corso di studio è convocato di regola almeno ogni 2 mesi e
straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso,
non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del
giorno.
4. Le competenze di cui alle lettere d), l) e q) del comma 1 sono esercitate dal
Consiglio con l'esclusione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma 1,
fermo restando il principio delle competenze per fascia. Nelle materie di cui alle lettere o) e p)
i componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 33, comma 1, partecipano alla discussione, ma
non alla votazione.
Articolo 35


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