Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Il Presidente del Consiglio del Corso di diploma o di laurea

1. Ciascun Consiglio di Corso di diploma o di laurea elegge un Presidente al quale
spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla
esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del
Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'articolo 34, comma
1, lettera f);

d) sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del
Preside , al regolare svolgimento delle stesse;

e) nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare,
su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2. Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio fra i
professori di ruolo che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino di optare per
il regime a tempo pieno in caso di nomina.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a
maggioranza semplice nelle successive votazioni.
5. Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto.
6. Il Presidente dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto
consecutivamente più di due volte.
7. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo un Vicepresidente che lo
supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepresidente è
nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Corso,
informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio del Corso.
Articolo 36

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione elegge un Direttore, al quale
spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio coordinandone l’attività e provvedendo
all’esecuzione delle relative deliberazioni;

b) proporre alla Facoltà, per l’approvazione, previo parere del Consiglio: la
commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell’esame finale di ciascun anno
accademico e la commissione di diploma;

c) proporre alla Facoltà, per l’approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi
dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;


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