Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" Il Presidente del Consiglio del Corso di diploma o di laurea 1. Ciascun Consiglio di Corso di diploma o di laurea elegge un Presidente al quale spetta: a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva; c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f); d) sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Preside , al regolare svolgimento delle stesse; e) nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti. 2. Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. 4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni. 5. Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto. 6. Il Presidente dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. 7. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepresidente è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Corso, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio del Corso. Articolo 36 Il Direttore della Scuola di Specializzazione 1. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione elegge un Direttore, al quale spetta: a) convocare e presiedere il Consiglio coordinandone l’attività e provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni; b) proporre alla Facoltà, per l’approvazione, previo parere del Consiglio: la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell’esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma; c) proporre alla Facoltà, per l’approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |