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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

4. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni Dipartimento sono
contenute nel regolamento del Dipartimento.
5. Il Dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e
fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico, amministrativo,
bibliotecario e ausiliario ad esso assegnato.
6. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento e non può afferire
a più d'uno. E' garantita ad ogni professore e ricercatore la libertà di afferenza ad uno dei
Dipartimenti; sulla richiesta decide il Consiglio di Dipartimento interessato, tenendo conto
delle competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale Dipartimento di
provenienza.
7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, compresa
l'autonomia di spesa, e la esercita nelle forme previste dal regolamento per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità.
8. Il Dipartimento, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare
contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire
prestazioni a favore di terzi, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
9. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi
all'interno dell'Università si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti.
Articolo 39

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:
-il Direttore;
-il Consiglio;
-la Giunta.

Articolo 40

Il Direttore del Dipartimento: elezione

1. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in
regime di impegno a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in
caso di nomina.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive
votazioni.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e
non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.
Articolo 41

Il Direttore del Dipartimento: funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e
di promozione nell'ambito del Dipartimento.
2. Spetta al Direttore:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, e
dare esecuzione alle relative deliberazioni;


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