Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 4. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni Dipartimento sono contenute nel regolamento del Dipartimento. 5. Il Dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario ad esso assegnato. 6. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento e non può afferire a più d'uno. E' garantita ad ogni professore e ricercatore la libertà di afferenza ad uno dei Dipartimenti; sulla richiesta decide il Consiglio di Dipartimento interessato, tenendo conto delle competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale Dipartimento di provenienza. 7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa, e la esercita nelle forme previste dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 8. Il Dipartimento, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 9. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti. Articolo 39 Organi del Dipartimento Sono organi del Dipartimento: -il Direttore; -il Consiglio; -la Giunta. Articolo 40 Il Direttore del Dipartimento: elezione 1. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. 2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni. 3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Articolo 41 Il Direttore del Dipartimento: funzioni 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento. 2. Spetta al Direttore: a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, e dare esecuzione alle relative deliberazioni;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |