Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" i) proporre al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano triennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 13, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento; l) deliberare il regolamento del Dipartimento; m) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente; n) approvare le relazioni di pertinenza del Dipartimento. 3 Alle deliberazioni in materia di dichiarazione di vacanza, richiesta di concorso per professori di ruolo e ricercatori e chiamata di professori di ruolo il Dipartimento procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono i posti di ruolo. 4. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato di regola almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Articolo 44 La Giunta del Dipartimento 1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione di un nuovo Direttore, il Consiglio può deliberare, con maggioranza assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta alcuna per il periodo del suo mandato. 2. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo, e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento del Dipartimento, il quale potrà prevedere eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali. 3. I membri della Giunta durano in carica tre anni accademici. 4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore. Articolo 45 Centri per la ricerca interdipartimentale  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |