Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 1. I Centri per la ricerca interdipartimentale svolgono attività di ricerca cui contribuiscono professori e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di un Centro può essere proposta da due o più Dipartimenti, ovvero da un gruppo di studiosi non tutti appartenenti ad un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato accademico, sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale, i Dipartimenti di riferimento. 2. La proposta d'istituzione di un Centro deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno fornite in tutto od in parte da realtà già esistenti. Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento, a quale Dipartimento verrà affidata la sua gestione, ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di autonomia finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento. 3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di spazi in tutto od in parte a carico dell'Ateneo, può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale di sviluppo. L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del piano triennale. 4 Ciascun Centro predispone ogni triennio una relazione scientifica che, munita del parere dei Dipartimenti di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti di competenza. 5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi. Tale atto non può disporre una durata del Centro superiore a 9 anni. Eventuali proroghe sono deliberate con il procedimento previsto per l’istituzione. 6. In prima attuazione del presente statuto, gli esistenti Centri per la ricerca interdipartimentale continuano ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto. SEZIONE TERZA STRUTTURE DI SERVIZIO Articolo 46 Strutture di servizio Le strutture di servizio forniscono servizi generali d'Ateneo e/o servizi integrativi per la ricerca e la didattica e/o particolari servizi ad utenti interni ed esterni alla comunità universitaria. Articolo 47 Servizi generali d'Ateneo 1. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo è ordinata in Divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in Uffici di coordinamento generale. 2. Le Divisioni si articolano in Settori, affidati di norma a personale in possesso del pertinente profilo professionale. 3. Agli Uffici di coordinamento generale fanno capo i Servizi, i quali possono articolarsi in più Sezioni, per competenze omogenee.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |