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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

1. I Centri per la ricerca interdipartimentale svolgono attività di ricerca cui
contribuiscono professori e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di un Centro può
essere proposta da due o più Dipartimenti, ovvero da un gruppo di studiosi non tutti
appartenenti ad un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato accademico,
sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale, i Dipartimenti di riferimento.
2. La proposta d'istituzione di un Centro deve indicare in modo circostanziato le
ragioni scientifiche dell'iniziativa ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale,
precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno fornite in tutto od in parte
da realtà già esistenti. Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento, a quale
Dipartimento verrà affidata la sua gestione, ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di
autonomia finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento.
3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di spazi in tutto od in
parte a carico dell'Ateneo, può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale di sviluppo.
L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del
piano triennale.
4 Ciascun Centro predispone ogni triennio una relazione scientifica che, munita del
parere dei Dipartimenti di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti
di competenza.

5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno precisate attribuzioni e composizione
degli organi. Tale atto non può disporre una durata del Centro superiore a 9 anni. Eventuali
proroghe sono deliberate con il procedimento previsto per l’istituzione.
6. In prima attuazione del presente statuto, gli esistenti Centri per la ricerca
interdipartimentale continuano ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al 31
dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

SEZIONE TERZA
STRUTTURE DI SERVIZIO


Articolo 46

Strutture di servizio

Le strutture di servizio forniscono servizi generali d'Ateneo e/o servizi integrativi per
la ricerca e la didattica e/o particolari servizi ad utenti interni ed esterni alla comunità
universitaria.

Articolo 47

Servizi generali d'Ateneo

1. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo è ordinata in
Divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in Uffici di coordinamento generale.
2. Le Divisioni si articolano in Settori, affidati di norma a personale in possesso del
pertinente profilo professionale.
3. Agli Uffici di coordinamento generale fanno capo i Servizi, i quali possono
articolarsi in più Sezioni, per competenze omogenee.


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