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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

4. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento
generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali
e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono
fissati, su proposta del Direttore amministrativo, con apposito decreto del Rettore, su parere
conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
Articolo 48

Dirigenti e Vicedirigenti

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su
proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle
dotazioni organiche, è disposta dal Direttore Amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono
responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla
congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica
delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento
conformemente alla normativa nazionale.
6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a
dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di
adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da
esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli
obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di
onnicomprensività, rinnovabile una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per
la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con
riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato
conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati
dal Rettore, con provvedimento motivato.
Articolo 49

Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per
la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso
comune a più strutture dell'Ateneo.
2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della
verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di
amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture
scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco
dei Dipartimenti interessati al Centro.
3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo
con i Dipartimenti interessati al Centro.


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