Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 4. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono fissati, su proposta del Direttore amministrativo, con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Articolo 48 Dirigenti e Vicedirigenti 1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione. 3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal Direttore Amministrativo. 4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo. 5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale. 6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti dell'Università non in possesso di qualifica di dirigente, ma in possesso di adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di diritto privato di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque, non superiore a tre anni e con carattere di onnicomprensività, rinnovabile una sola volta previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Rettore, con provvedimento motivato. Articolo 49 Centri di servizi interdipartimentali 1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo. 2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro. 3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |