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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a
meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti
interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.
5. Ciascun Centro è retto di regola da un Comitato tecnico-scientifico composto da
rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un
Presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal Senato Accademico
con delibera motivata. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato
un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un
Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative
al settore di attività del Centro.
6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli
organi.
7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella
tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.
Articolo 50

Servizio bibliotecario

1. Il servizio bibliotecario è fornito dalle seguenti strutture: a) biblioteche di
dipartimento, b) biblioteche di area. Alle esigenze di raccordo scientifico provvede la
Commissione per le biblioteche di area, costituita da un rappresentante per ogni biblioteca di
area, eletto dal relativo Comitato tecnico-scientifico fra i propri componenti. Tale
Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.
2. E' facoltà dei Dipartimenti conferire il proprio patrimonio librario ad una biblioteca
di area.
3. L'Università dota le biblioteche di apposite risorse, nell'ambito del bilancio di
previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di
attuazione.
4. Le biblioteche di Dipartimento sono gestite dai Dipartimenti in piena autonomia.
5. Le biblioteche d'area sono individuate con criteri di omogeneità scientifico-
culturale. La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini
d'utenza. E' garantito l'accesso ad esse da parte di tutti i membri della comunità universitaria.
Ogni biblioteca d'area regolamenta l'accesso di altri studiosi e del pubblico.
6. L'elenco delle biblioteche d'area istituite è riportato nella tabella 3 allegata al
presente statuto. Le biblioteche d'area, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in
vigore del presente statuto, vengono tutte configurate come Centri di servizi
interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49.
7. I Centri di cui al precedente comma 6 provvedono anche alla gestione delle spese
relative alla didattica per i Corsi di studio afferenti alle rispettive aree scientifico-culturali,
sulla base di delibere dei Consigli di questi. Essi, d'accordo con i Dipartimenti interessati,
possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di
Dipartimento.
Articolo 51

Servizio di calcolo


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