Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo. 2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio. 3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49. 4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso: -integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture, -fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo, -provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche. Articolo 52 Servizio linguistico 1. Il servizio linguistico è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere, b) Centro Linguistico d'Ateneo. 2. I laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini di utenza. Sono istituiti e dotati di apposite risorse dall'Università nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio. 3. Il Centro Linguistico d'Ateneo, configurato ai sensi del precedente articolo 49, integra per quanto necessario il servizio assicurato dai citati laboratori ed assicura l'insegnamento della lingua italiana per stranieri. Articolo 53 Altre strutture dell'Università 1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università. 2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra, ai sensi del precedente articolo 49. 3. L'Università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |