Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Articolo 73

Insegnamento diverso da quello di titolarità

Ai fini del temporaneo soddisfacimento di esigenze didattiche prive di adeguata
copertura, è possibile -con il consenso dell'interessato e della Facoltà di appartenenza -che
l'attività didattica di un docente venga, per uno o più anni accademici, espletata per un
insegnamento o in un settore diverso da quello di titolarità, purchè affine.

Articolo 74

Esami

1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata con
regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile del corso o del modulo (o
da uno dei responsabili dei corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati);
b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università e/o da cultori della
materia; che questi ultimi vengano individuati in base a delibera del Consiglio, adottata su
proposta del Presidente della commissione d'esame;
c) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento di nomina della Commissione,
di norma, su proposta del titolare del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei
titoli è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della
normativa statale e del Regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti fissano il numero


dei componenti, che devono essere tratti -di regola -dal personale docente afferente ai Corsi
di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso
di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.

3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di
studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con
regolamento deliberato dal Senato accademico.
ART. 75 (SOPPRESSO)

TITOLO VI

ATTIVITA' SANITARIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E
CHIRURGIA


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