Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Articolo 76

Il Policlinico

1. L'Università, e per essa la Facoltà di medicina e chirurgia ed i Dipartimenti
competenti, effettua, nell'ambito del Policlinico universitario e delle strutture convenzionate,
le attività sanitarie, in connessione inscindibile con le attività di didattica e di ricerca.
2. Il Policlinico universitario è un'azienda dell'Università, dotata di autonomia
organizzativa amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda è costituita con decreto del
Rettore.
3. Su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,
sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia, il Rettore emana il
provvedimento che definisce le assegnazioni di strutture, di apparecchiature e di personale
non medico per l'attività assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico all'atto della
costituzione come azienda.
Articolo 77

Disciplina attuativa

Le norme sull’organizzazione e sul funzionamento del Policlinico sono adottati con
apposito regolamento emanato dal Rettore su delibera conforme del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e
chirurgia.

TITOLO VII
NORME GENERALI

Articolo 78

Prorogatio

Ove non diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, gli organi accademici a
carattere elettivo, unipersonali o collegiali, o i singoli componenti di questi ultimi, i quali
siano scaduti, conservano, nelle more per la sostituzione o la conferma, le rispettive funzioni
per gli atti inerenti al normale funzionamento.

Articolo 79

Organi collegiali

1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la
presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del quorum si effettua detraendo
preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria
assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la
sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della
costituzione e del funzionamento dell'organo stesso.
2. Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità per
intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal Presidente dell'organo almeno 3 giorni prima
della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del
giorno).


Scarica lo statuto in formato word

Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva