Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" Articolo 76 Il Policlinico 1. L'Università, e per essa la Facoltà di medicina e chirurgia ed i Dipartimenti competenti, effettua, nell'ambito del Policlinico universitario e delle strutture convenzionate, le attività sanitarie, in connessione inscindibile con le attività di didattica e di ricerca. 2. Il Policlinico universitario è un'azienda dell'Università, dotata di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda è costituita con decreto del Rettore. 3. Su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia, il Rettore emana il provvedimento che definisce le assegnazioni di strutture, di apparecchiature e di personale non medico per l'attività assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico all'atto della costituzione come azienda. Articolo 77 Disciplina attuativa Le norme sull’organizzazione e sul funzionamento del Policlinico sono adottati con apposito regolamento emanato dal Rettore su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia. TITOLO VII NORME GENERALI Articolo 78 Prorogatio Ove non diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, gli organi accademici a carattere elettivo, unipersonali o collegiali, o i singoli componenti di questi ultimi, i quali siano scaduti, conservano, nelle more per la sostituzione o la conferma, le rispettive funzioni per gli atti inerenti al normale funzionamento. Articolo 79 Organi collegiali 1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso. 2. Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal Presidente dell'organo almeno 3 giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del giorno).  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |