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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI


Articolo 1

Struttura giuridica e funzioni dell'Università

1-L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata Università o
Ateneo, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. l'Università ha
per scopo l'elaborazione, lo sviluppo, la trasmissione e la diffusione del sapere scientifico,
mediante il libero esercizio della ricerca e dell'insegnamento.

2.-L'Università è sede della ricerca e della formazione scientifica e professionale.
Promuove e coordina la ricerca e la didattica, nonché le attività integrative e di supporto. Può,
inoltre, organizzare -anche in collaborazione con altri enti -attività di formazione di livello
superiore ed attività culturali, eventualmente esterne, comprese le iniziative rivolte
all'educazione permanente e ricorrente, nonché all'aggiornamento culturale degli adulti, anche
in vista dell'inserimento professionale nel mercato del lavoro.

3.-Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università promuove la
collaborazione con qualificate istituzioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che
private, anche consentendo l'insediamento, nel proprio comprensorio, di laboratori, musei,
biblioteche, parchi scientifici ed altre strutture culturali o di ricerca.

4.-Rientra tra i compiti fondamentali dell'Università la cooperazione culturale
nazionale ed internazionale, nonché lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e
studenti. A tal fine, l'Università può dotarsi delle necessarie strutture logistiche.

5.-Compatibilmente con i fini e compiti di cui sopra, l'Università può svolgere attività
di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme poste da apposito regolamento.

6.-Il Policlinico universitario svolge le sue funzioni conformemente alla legge ed al presente statuto.
Articolo 2

Autonomia universitaria

1.-L'autonomia universitaria è rivolta a garantire ed a rendere effettive le libertà di
insegnamento e di scienza riconosciute dalla Costituzione. Essa spetta all'Università nel suo
complesso, alle Facoltà, ai Corsi di laurea e di diploma, alle Scuole di specializzazione, ai
Dipartimenti ed ai Centri interdipartimentali di ricerca. Di autonomia possono essere, altresì,
dotati i Centri di servizio costituiti nel rispetto delle leggi e del presente statuto.

2.-Le sfere di competenza delle diverse articolazioni organizzative dell'Università e
dei rispettivi organi sono definite dal presente statuto.


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