Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del collegio, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni. 4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto. 5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto. 6. Salvo che non siano prescritte maggioranze speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice: con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla. 7. Ciascun componente di un collegio ha il diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria. 8. Il segretario del collegio procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva. Articolo 80 Termini per le elezioni Negli organi che prevedono componenti elettive interne, in caso di sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti, è fatto obbligo all’organo competente dell’Università di indire tempestivamente le elezioni, le quali debbono svolgersi non oltre 60 giorni dal verificarsi della cessazione predetta. Articolo 81 Elezioni dei Presidenti degli organi collegiali Le elezioni dei Presidenti degli organi collegiali sono indette dal componente con maggiore anzianità nel ruolo, per i professori (fermo restando il principio della fascia), o con maggiore anzianità d'iscrizione, per gli studenti. In mancanza di tempestiva iniziativa, provvede il Rettore, previa diffida indirizzata al componente legittimato. Articolo 82 Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche 1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato. 2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |