Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore. E’ possibile essere contemporaneamente Presidente di due Corsi di Laurea di diverso livello. 4. Nessuno studente, nell’arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione. 5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo. 6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata". 6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità previste dal comma 5. Articolo 83 Principio del collegio ristretto A tutte le deliberazioni riguardanti persone, nonché a quelle aventi ad oggetto posti di ruolo di personale docente, si applica il principio del collegio ristretto a categorie non inferiori a quella cui appartiene il soggetto o il posto al quale la deliberazione si riferisce. Articolo 84 Disciplina dei procedimenti 1. L'iniziativa del procedimento spetta ai soggetti ed agli organi, di volta in volta indicati. Essa si esercita attraverso la presentazione di un progetto che, per gli atti normativi, deve essere redatto in articoli. Le proposte degli organi collegiali sono trasmesse all'organo deliberante dai rispettivi presidenti. 2. Il presidente dell'organo deliberante, ricevuto l'atto di iniziativa, lo trasmette ai membri del collegio e fissa la data della seduta in cui verrà esaminato. 3. In assenza di espresse previsioni in senso diverso, la proposta si intende approvata, se il collegio ha espresso voto favorevole a maggioranza semplice. La fase deliberativa dei procedimenti è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e, nel rispetto dei principi da questo fissati, dai regolamenti interni delle singole strutture. 4. I pareri obbligatori previsti dal presente statuto debbono essere formulati entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Lo scostamento dal contenuto dei pareri obbligatori contemplati dal presente statuto deve essere motivato. 5. Copia dei pareri acquisiti nel corso del procedimento va trasmessa agli organi chiamati ad intervenire nella fase successiva della sequenza. Per gli atti sottoposti a controllo, il presidente dell'organo deliberante è, inoltre, tenuto a comunicare immediatamente il contenuto delle deliberazioni ai presidenti degli organi consultati, i quali -sentito il collegio possono inviare i propri rilievi all'organo di controllo.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |