Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici:
Presidente del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore
vicario e Rettore. E’ possibile essere contemporaneamente Presidente di due Corsi di Laurea
di diverso livello.
4. Nessuno studente, nell’arco della propria carriera universitaria può ricoprire,
complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi,
anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.
5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal
mandato il 120° giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro
tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al
giorno di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata".
6.bis. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di
elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il
passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità
previste dal comma 5.

Articolo 83

Principio del collegio ristretto

A tutte le deliberazioni riguardanti persone, nonché a quelle aventi ad oggetto posti di
ruolo di personale docente, si applica il principio del collegio ristretto a categorie non
inferiori a quella cui appartiene il soggetto o il posto al quale la deliberazione si riferisce.

Articolo 84

Disciplina dei procedimenti

1. L'iniziativa del procedimento spetta ai soggetti ed agli organi, di volta in volta
indicati. Essa si esercita attraverso la presentazione di un progetto che, per gli atti normativi,
deve essere redatto in articoli. Le proposte degli organi collegiali sono trasmesse all'organo
deliberante dai rispettivi presidenti.
2. Il presidente dell'organo deliberante, ricevuto l'atto di iniziativa, lo trasmette ai
membri del collegio e fissa la data della seduta in cui verrà esaminato.
3. In assenza di espresse previsioni in senso diverso, la proposta si intende approvata,
se il collegio ha espresso voto favorevole a maggioranza semplice. La fase deliberativa dei
procedimenti è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e, nel
rispetto dei principi da questo fissati, dai regolamenti interni delle singole strutture.
4. I pareri obbligatori previsti dal presente statuto debbono essere formulati entro venti
giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Lo
scostamento dal contenuto dei pareri obbligatori contemplati dal presente statuto deve essere
motivato.
5. Copia dei pareri acquisiti nel corso del procedimento va trasmessa agli organi
chiamati ad intervenire nella fase successiva della sequenza. Per gli atti sottoposti a controllo,
il presidente dell'organo deliberante è, inoltre, tenuto a comunicare immediatamente il
contenuto delle deliberazioni ai presidenti degli organi consultati, i quali -sentito il collegio
possono inviare i propri rilievi all'organo di controllo.


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