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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

6. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale dell'Università ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
loro pubblicazione, salvo che gli atti stessi stabiliscano un termine diverso.
7. Formano altresì oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo, unitamente ai rispettivi allegati.
Articolo 85

Autonomia di bilancio

Il bilancio finanziario annuale di previsione ed il conto consuntivo annuale dei centri
dotati di autonomia amministrativa sono allegati al bilancio finanziario annuale di previsione
ed al conto consuntivo annuale dell'Ateneo.


Articolo 86

Risorse prodotte dall'Università

1. L'utilizzazione economica di invenzioni, di procedimenti e di ogni altro tipo di
trovato derivante dall'attività svolta in qualsiasi settore dal personale appartenente
all'Università, anche in collaborazione con altri soggetti estranei all'Università, in occasione
dell'esecuzione dei propri compiti è riservata all'Università salvo il riconoscimento all'autore
del diritto di inventore, nonché di un congruo compenso commisurato all'importanza
economica dell'invenzione.
2. Con regolamento deliberato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di
amministrazione e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, verranno stabilite le modalità
di ripartizione dei proventi di tale utilizzazione, tenendo anche conto dell'apporto dei singoli
Dipartimenti e dei loro componenti all'attività produttiva di risorse.
Articolo 87

Partecipazione a società di diritto privato

1. La partecipazione dell'Università a strutture societarie o consortili è deliberata a
maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme espresso dal
Senato accademico a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) che gli obiettivi sociali siano strumentali o consequenziali ad attività didattiche o di
ricerca, o comunque utili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo;

b) che sia accertata la disponibilità delle risorse;

c) che l'Università risponda di eventuali perdite nei limiti della sua quota di
conferimento;

d) che sia garantita la destinazione a finalità istituzionali degli eventuali dividendi,
fermo restando il disposto del successivo comma 4;

e) che per dar corso ad eventuali aumenti di capitali sociali sia necessario il previo
consenso a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione dell'Università;


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