Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 6. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che gli atti stessi stabiliscano un termine diverso. 7. Formano altresì oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, unitamente ai rispettivi allegati. Articolo 85 Autonomia di bilancio Il bilancio finanziario annuale di previsione ed il conto consuntivo annuale dei centri dotati di autonomia amministrativa sono allegati al bilancio finanziario annuale di previsione ed al conto consuntivo annuale dell'Ateneo. Articolo 86 Risorse prodotte dall'Università 1. L'utilizzazione economica di invenzioni, di procedimenti e di ogni altro tipo di trovato derivante dall'attività svolta in qualsiasi settore dal personale appartenente all'Università, anche in collaborazione con altri soggetti estranei all'Università, in occasione dell'esecuzione dei propri compiti è riservata all'Università salvo il riconoscimento all'autore del diritto di inventore, nonché di un congruo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 2. Con regolamento deliberato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, verranno stabilite le modalità di ripartizione dei proventi di tale utilizzazione, tenendo anche conto dell'apporto dei singoli Dipartimenti e dei loro componenti all'attività produttiva di risorse. Articolo 87 Partecipazione a società di diritto privato 1. La partecipazione dell'Università a strutture societarie o consortili è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme espresso dal Senato accademico a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi generali: a) che gli obiettivi sociali siano strumentali o consequenziali ad attività didattiche o di ricerca, o comunque utili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo; b) che sia accertata la disponibilità delle risorse; c) che l'Università risponda di eventuali perdite nei limiti della sua quota di conferimento; d) che sia garantita la destinazione a finalità istituzionali degli eventuali dividendi, fermo restando il disposto del successivo comma 4; e) che per dar corso ad eventuali aumenti di capitali sociali sia necessario il previo consenso a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione dell'Università;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |