Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" f) che si preveda la verifica del livello scientifico dei risultati da parte di un apposito comitato nominato dal Rettore in base a delibera del Senato accademico, su proposta delle strutture competenti dell'Università. 2. L'Università partecipa al capitale sociale concedendo in uso beni e/o strutture (ai sensi dell'articolo 2343 C.C.) e/o contribuendo finanziariamente fino a concorrenza della quota sottoscritta. 3. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università proporzionalmente alla quota da essa sottoscritta, o secondo quanto prestabilito nell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 2458 C.C.. 4. Le modalità di ripartizione degli utili o delle perdite sono disciplinate con regolamento del Consiglio di amministrazione, adottato su parere conforme del Senato accademico e sentiti i responsabili della revisione dei conti. Tale regolamento è tenuto al rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 4, comma 3 ed a tener conto dell'eventuale apporto delle strutture che abbiano promosso, costituito o comunque partecipato alle iniziative di cui al presente articolo. Articolo 88 Rappresentanza processuale 1. L'Ateneo, le Facoltà ed i Dipartimenti hanno capacità processuale, nei limiti delle rispetive competenze. 2. La rappresentanza processuale dell'Ateneo spetta al Rettore, quella delle Facoltà ai Presidi e quella dei Dipartimenti ai Direttori di Dipartimento. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio nelle liti attive o passive è deliberata a maggioranza assoluta: per l'Ateneo, dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze rispettive, per le Facoltà, dal Consiglio di Facoltà e, per i Dipartimenti, dal Consiglio di Dipartimento. In caso d'urgenza, gli organi monocratici sopra indicati possono procedere direttamente, sottoponendo i propri atti d'iniziativa a ratifica degli organi collegiali competenti, nella prima seduta utile. 3. Il mandato processuale può essere conferito all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati dell'Ufficio legale dell'Università od a professionisti del libero foro. 4. Il Regolamento Generale d’Ateneo per la finanza e la contabilità prevede appositi capitoli di spesa destinati alla copertura delle spese processuali. 5. L'Ateneo e le sue strutture decentrate non concorreranno alle spese processuali delle liti attive con parte avversa interna all'Ateneo. Articolo 89 Termine iniziale di funzionamento degli organi 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Le nuove norme statutarie sull’elezione degli organi monocratici non comportano anticipata scadenza dei rispettivi mandati, ma qualora si verifichi una vacanza, successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, si procederà all'elezione con le dette nuove norme. 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà all'integrazione della composizione dei Consigli di Facoltà, di Corso di studio e di  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |