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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

Dipartimento per adeguarla agli articoli 30, 33 e 42, previa adozione delle norme
regolamentari a ciò necessarie.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà alla elezione
e alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) e g).
Successivamente il Senato Accademico, su iniziativa del Rettore, procederà, senza indugio,
alla formulazione dei pareri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera c). Contestualmente a detta
nomina perverrà a termine anticipato l'eventuale mandato ancora in corso del precedente
Consiglio di Amministrazione.
5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, ma comunque dopo gli
adempimenti del comma precedente, il Senato accademico provvederà a regolare la modalità
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).
Articolo 90

Contratti di diritto privato

1. Nei limiti delle norme vigenti, l'Università può stipulare contratti di diritto privato
per prestazioni di lavoro e consulenze, nonché per la copertura di insegnamenti e/o lo
svolgimento di attività scientifiche.
2. I contratti per la copertura di insegnamenti sono richiesti dai Consigli di Facoltà su
proposta formulata dai Consigli di Corso di Studio, con delibere a maggioranza assoluta. Essi
non possono essere utilizzati come mezzo ordinario ai fini dell’espletamento delle attività
didattiche dell’Università. Le relative richieste vengono avanzate dai Consigli di Facoltà,
tenendo anche conto della disponibilità dei docenti di ruolo dell’Ateneo a ricoprire gli
insegnamenti in questione per supplenza o affidamento aggiuntivo. I suddetti contratti
possono essere stipulati con studiosi ed esperti italiani o stranieri, di riconosciuta competenza;
la loro durata non può superare i tre anni. Essi non possono essere consecutivamente
rinnovati.
3. I contratti per lo svolgimento di attività scientifiche vengono proposti dal Consiglio
di Dipartimento a maggioranza assoluta. Ad essi, per il resto, si applica la disciplina di cui al
comma precedente.
4. L'attuazione del presente articolo sarà disciplinata dal Regolamento Generale
d’Ateneo.
Articolo 91

Attività professionale intramurale

Senza pregiudizio dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il personale
docente a tempo pieno può svolgere attività professionale all'interno delle strutture
dell'Università. L’utilizzazione delle stesse ai fini dell’attività professionale è disciplinata da
regolamenti di Dipartimento. I proventi di tale attività sono destinati, oltre che alla
remunerazione del personale che la svolge, al finanziamento dei Dipartimenti o dei Centri
interdipartimentali di afferenza, al finanziamento, mediante la costituzione di un apposito
fondo, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali di Ateneo, nonché a quello delle spese
generali dell'Università. Le quote destinate ai Dipartimenti, ai Centri interdipartimentali ed
all'Ateneo sono determinate con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.


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