Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" Articolo 92 Utilizzazione congiunta dei diritti di privativa Fermo il disposto dell'articolo 86 per quanto concerne il rapporto fra l'Università ed i suoi ricercatori, i diritti di privativa o gli utili dei ritrovati derivanti dalle ricerche condotte da consorzi o associazioni, anche temporanee, ai quali partecipi l'Università si suddividono fra i consorziati o associati. La quota dell'Università deve essere approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Articolo 93 Clausola di salvaguardia degli ordinamenti didattici Gli ordinamenti didattici di cui ai titoli IV, V, VI, VII, VIII e IX dello statuto previgente permangono in vigore sino a quando non modificati mediante il procedimento regolato dall'articolo 60. Articolo 94 Norma di rinvio Per quanto non diversamente regolato dal presente statuto e dai regolamenti da esso contemplati seguitano ad applicarsi le norme generali sull'ordinamento universitario.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |