Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 3.-L'Università garantisce a tutte le articolazioni organizzative dotate di autonomia le strutture, il personale ed i mezzi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni. Articolo 3 La comunità universitaria 1.-Sono membri della comunità universitaria i docenti (professori e ricercatori), il personale tecnico ed amministrativo e i discenti (studenti, specializzandi e dottorandi). Ciascuna componente contribuisce al perseguimento dei fini dell'Università conformemente alle proprie funzioni. 2.-Fanno parte, altresì, della comunità universitaria i professori visitatori, i professori a contratto, i docenti ed i discenti ospiti, anche stranieri. 3.-Tutti coloro che, a diverso titolo, fanno parte della comunità universitaria hanno il dovere di rispettare le libertà di ricerca e di insegnamento ed il diritto allo studio. Essi hanno il dovere di assolvere i propri compiti, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità. 4.-L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale, nel rispetto della pluralità degli orientamenti politici e culturali, nonché delle convinzioni religiose ed etiche, assicurando piena garanzia alle libertà individuali e collettive. L'Università favorisce in particolare le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Il regolamento disciplina le procedure per l'uso di mezzi, sedi ed attrezzature. 5.-L'Università, anche in collaborazione con altre istituzioni, promuove l'erogazione di servizi sociali, quali, ad esempio, la mensa, il pronto soccorso, gli asili-nido e le comunicazioni all'interno dell'area universitaria. 6.-Per garantire ai disabili parità di opportunità, l'Università realizza interventi atti a rimuovere tutte le condizioni di svantaggio. Promuove ogni iniziativa rivolta a tale scopo, anche in collaborazione con diversi soggetti, pubblici o privati. 7.-L'Università, di concerto con le altre sedi istituzionali competenti, favorisce la residenzialità degli studenti e le attività sportive, anche mediante la realizzazione di adeguate strutture nell'area universitaria. Articolo 4 Attività di ricerca 1.-L'Università garantisce la libertà di ricerca e l'accesso dei singoli e dei gruppi che la esercitano alle risorse all'uopo destinate. 2.-Le ricerche su temi liberamente scelti dagli studiosi possono essere finanziate anche con contributi esterni, erogati da enti di ricerca o da altri soggetti pubblici o privati. Tali contributi non possono essere impiegati per la remunerazione del personale docente dell'Università.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |