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Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

3.-L'Università garantisce a tutte le articolazioni organizzative dotate di autonomia le
strutture, il personale ed i mezzi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Articolo 3

La comunità universitaria

1.-Sono membri della comunità universitaria i docenti (professori e ricercatori), il
personale tecnico ed amministrativo e i discenti (studenti, specializzandi e dottorandi).
Ciascuna componente contribuisce al perseguimento dei fini dell'Università conformemente
alle proprie funzioni.

2.-Fanno parte, altresì, della comunità universitaria i professori visitatori, i professori
a contratto, i docenti ed i discenti ospiti, anche stranieri.

3.-Tutti coloro che, a diverso titolo, fanno parte della comunità universitaria hanno il
dovere di rispettare le libertà di ricerca e di insegnamento ed il diritto allo studio. Essi hanno
il dovere di assolvere i propri compiti, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

4.-L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale, nel
rispetto della pluralità degli orientamenti politici e culturali, nonché delle convinzioni
religiose ed etiche, assicurando piena garanzia alle libertà individuali e collettive.
L'Università favorisce in particolare le attività formative autogestite dagli studenti nei settori
della cultura e scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Il regolamento disciplina le
procedure per l'uso di mezzi, sedi ed attrezzature.

5.-L'Università, anche in collaborazione con altre istituzioni, promuove l'erogazione
di servizi sociali, quali, ad esempio, la mensa, il pronto soccorso, gli asili-nido e le
comunicazioni all'interno dell'area universitaria.

6.-Per garantire ai disabili parità di opportunità, l'Università realizza interventi atti a
rimuovere tutte le condizioni di svantaggio. Promuove ogni iniziativa rivolta a tale scopo,
anche in collaborazione con diversi soggetti, pubblici o privati.

7.-L'Università, di concerto con le altre sedi istituzionali competenti, favorisce la
residenzialità degli studenti e le attività sportive, anche mediante la realizzazione di adeguate
strutture nell'area universitaria.

Articolo 4

Attività di ricerca

1.-L'Università garantisce la libertà di ricerca e l'accesso dei singoli e dei gruppi che
la esercitano alle risorse all'uopo destinate.

2.-Le ricerche su temi liberamente scelti dagli studiosi possono essere finanziate
anche con contributi esterni, erogati da enti di ricerca o da altri soggetti pubblici o privati.
Tali contributi non possono essere impiegati per la remunerazione del personale docente
dell'Università.


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