Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 3.-Nell'ambito dell'Università possono essere, altresì, svolte ricerche sulla base di convenzioni, contratti od accordi con soggetti pubblici o privati. I proventi di tali attività sono destinati, oltre che alle spese di ricerca ed alla remunerazione del personale docente e non docente in esse impegnato, al finanziamento dei Dipartimenti e Centri interdipartimentali di rispettiva afferenza, al finanziamento -mediante la costituzione di apposito fondo d'Ateneo -delle ricerche libere, nonché a quello delle spese generali dell'Università. Articolo 5 Attività didattica 1.-Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e postlaurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico. 2.-L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti didattici. 3.-L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati. 4.-Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private. Articolo 6 Diritto allo studio 1.-L'Università -per quanto di competenza -contribuisce a realizzare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, attraverso azioni dirette ed azioni indirette, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. 2.-Essa promuove iniziative rivolte a favorire l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione agli studi universitari, della scelta dell'attività professionale, nonché dell'iscrizione a corsi post-universitari; promuove, inoltre, l'assistenza agli studenti mediante forme di tutorato. 3.-Anche sulla base di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, l'Università e le sue articolazioni interne possono istituire premi o borse di studio in favore di studenti, laureandi o laureati. All'assegnazione di tali premi o borse si provvede mediante concorso.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |