Esami Univeristari

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

3.-Nell'ambito dell'Università possono essere, altresì, svolte ricerche sulla base di
convenzioni, contratti od accordi con soggetti pubblici o privati. I proventi di tali attività
sono destinati, oltre che alle spese di ricerca ed alla remunerazione del personale docente e
non docente in esse impegnato, al finanziamento dei Dipartimenti e Centri interdipartimentali
di rispettiva afferenza, al finanziamento -mediante la costituzione di apposito fondo d'Ateneo
-delle ricerche libere, nonché a quello delle spese generali dell'Università.

Articolo 5

Attività didattica

1.-Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea
specialistica, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master di I livello e di
Master di II livello. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di
formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono,
infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e postlaurea specialistica e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di
frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado.
Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente
dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture
didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.

2.-L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti
didattici.

3.-L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima
efficacia; nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture
competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento
dei titoli da essa rilasciati.

4.-Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi
con istituzioni pubbliche o private.

Articolo 6

Diritto allo studio

1.-L'Università -per quanto di competenza -contribuisce a realizzare le condizioni
che rendono effettivo il diritto allo studio, attraverso azioni dirette ed azioni indirette, da
svolgere anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

2.-Essa promuove iniziative rivolte a favorire l'orientamento degli studenti ai fini
dell'iscrizione agli studi universitari, della scelta dell'attività professionale, nonché
dell'iscrizione a corsi post-universitari; promuove, inoltre, l'assistenza agli studenti mediante
forme di tutorato.

3.-Anche sulla base di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, l'Università e
le sue articolazioni interne possono istituire premi o borse di studio in favore di studenti,
laureandi o laureati. All'assegnazione di tali premi o borse si provvede mediante concorso.


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