Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" Articolo 7 Il personale 1.-L'Università, nel rispetto della normativa vigente, provvede alla qualificazione costante del proprio personale, in forma obbligatoria o facoltativa, anche mediante strumenti di formazione curriculare, certificata, valutabile ai fini dell'avanzamento di carriera. Essa inoltre persegue il miglioramento dei servizi resi, anche mediante forme di incentivazione destinate al personale. 2.-L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale. Articolo 8 Sigillo dell'Università Il sigillo dell'Università raffigura una torre stilizzata, inserita nella lettera U, con le diciture: "Università di Roma" in alto e "Tor Vergata" in basso. TITOLO II STRUTTURE ORGANIZZATIVE SEZIONE PRIMA ORGANI CENTRALI DELL’UNIVERSITA’ Articolo 9 Organi centrali di Governo Sono organi centrali di governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Articolo 10 Il Rettore: elezione 1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione. 2. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |