Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso pari al 10% del numero dei professori e con modalità definite da Regolamento; d) ai componenti del Consiglio degli studenti. 3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo. 4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 5. Il Rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1. Articolo 11 Il Rettore: funzioni 1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge, salvo che per le materie rientranti nella sfera di autonomia di altre articolazioni organizzative dell'Università, ai sensi del presente statuto. Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 2. Spetta, in particolare, al Rettore: a) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e provvedere -per quanto di competenza -alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) assumere le iniziative necessarie al buon andamento dell'Università ed alla trasparenza dell'azione amministrativa ; c) vigilare sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti dell'Università e delle norme legislative applicabili, ivi incluse quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente; d) curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza dell'Università in base a criteri di funzionalità ed economicità, fatte salve le competenze della dirigenza;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |