Statuto UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" e) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica dell'organo nella seduta immediatamente successiva; f) emanare lo statuto ed i regolamenti di Ateneo; g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge; h) predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; i) adottare gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente e non docente, fatte salve le competenze della dirigenza; l) emanare i bandi di concorso per il personale docente e non docente; m) nominare le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, per quanto di competenza dell'Università, sulla base di regolamenti d'Ateneo che debbono garantire la designazione dei membri da parte delle strutture interessate, per il personale ad esse destinato; n) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali; o) esercitare l'autorità disciplinare sugli studenti; p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili. 3. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore, nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo Rettore. 4. A domanda il Rettore e il Prorettore vicario sono esonerati dall'insegnamento. 5. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo, altri Prorettori, attribuendo loro incarichi specifici. 6. Il Rettore può delegare funzioni ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo. Articolo 12 Il Senato accademico: composizione 1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) il Prorettore vicario, con voto consultivo; c) i Presidi di Facoltà; d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata: A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Successiva |