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STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 con Decreto Rettorale del 29.7. 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.8.1996, e successive modificazioni:
Decreto Rettorale del 25.6. 1997- Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9.7. 1997
Decreto Rettorale del 10.4.1998 - Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4.5. 1998
Decreto Rettorale del 17.9.1998 - Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2.10.1998
Decreto Rettorale del 5.4.2000 - Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9.5.2000
Decreto Rettorale del 7.10.2004 - Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2.11.2004


Titolo I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1
Statuto d'autonomia

1. 1. Il presente statuto dell'Università degli studi della Tuscia è adottato, in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
2. 2. Le materie non espressamente regolate dalle disposizioni dello statuto, ovvero dalle norme dei regolamenti da esso previsti, sono disciplinate dalle disposizioni di legge che le contemplano.
3. 3. La revisione dello statuto spetta al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto è promossa dal rettore o da un terzo dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione o da un consiglio di facoltà.


Art. 2
Istituzione e fini

1. 1. L'Università si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica italiana e in coerenza con le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo.È rivolta al perseguimento dei fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della liberta della ricerca scientifica e dell'insegnamento.
2. 2. L'Università si fonda sull'inscindibile relazione tra l'attività di ricerca e la didattica, affinché l'insegnamento sia destinato a promuovere e a favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere, nonché l'evoluzione della società.


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