STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO 3. 3. Il senato degli studenti: a) a) adotta il proprio regolamento il quale prevede l'elezione di un presidente, scelto al proprio interno, che rappresenti il senato a tutti gli effetti; b) b) presenta agli organi collegiali le proprie deliberazioni formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle assemblee di cui al successivo comma 5; c) c) esprime pareri sul regolamento degli studenti e sul regolamento generale di Ateneo; d) d) propone al consiglio di amministrazione i criteri per la costituzione e la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività autogestite; e) e) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico; f) f) esprime pareri, entro trenta giorni, sulle deliberazioni deI senato accademico e del consiglio di amministrazione riguardanti: • • gli ordinamenti didattici; • • il regolamento didattico di Ateneo; • • l’attuazione del diritto allo studio; • • l'efficienza dei servizi; • • l'attività di tutorato e di orientamento; • • i contributi e le spese per la didattica richiesti agli studenti e la loro destinazione. È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al senato degli studenti. 4. 4. Il senato degli studenti è composto da: • • un rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di facoltà; • • i rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo di Ateneo; • • due rappresentanti degli studenti eletti in rappresentanza di ciascuna facoltà; • • un rappresentante dei dottorandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo della Tuscia; • • un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli iscritti alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l’Ateneo della Tuscia. 5. 5. È riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di facoltà nei modi stabiliti dal regolamento approvato dall'assemblea di Ateneo. Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni. Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma. A garanzia di tale diritto le singole facoltà sono tenute ad assegnare, previa richiesta degli studenti da presentare almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea, uno spazio idoneo al corretto svolgimento dell'assemblea.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |