Esami Univeristari

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO

6. 6. A garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, in ogni facoltà è istituita un'aula studenti, sede delle rappresentanze e delle associazioni studentesche. Sono disponibili presso tali sedi copie delle deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo nonché quelle degli organi di ogni singola facoltà.
Responsabile della gestione dell'aula studenti è un comitato che, formato dai rappresentanti degli studenti negli organi di facoltà e da un membro di ogni associazione studentesca con sede legale presso la medesima, ne assicurerà l'utilizzazione per fini istituzionali.
Il regolamento di gestione dell'aula studenti è parte integrante del regolamento di assemblea. I fondi per il funzionamento dell'aula studenti vengono stabiliti sul bilancio dell'Università.
7. 7. Le votazioni per le rappresentanze studentesche, ivi comprese quelle per il senato degli studenti, saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Questo, fra l'altro, dovrà prevedere i modi con cui reintegrare le rappresentanze a qualsiasi titolo decadute.


Art. 19
Difensore degli studenti

1. 1. E’ istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.
2. 2. Il difensore è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su una rosa di candidati proposti dal senato degli studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell’ambito dell’ordinamento universitario.
3. 3. Il difensore degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto all'anonimato.
4. 4. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e ne trasmette copia al rettore e al senato degli studenti.


Art. 20
Il garante

1. 1. E’ istituito il garante dell'Ateneo.
2. 2. Il garante è nominato dal rettore su una rosa di candidati proposta dal senato accademico tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio.
3. 3. Il garante è a disposizione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza.


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