STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO Art. 21 Conferenza di Ateneo 1. 1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Università. 2. 2. La conferenza è composta da tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti e viene convocata all'inizio di ogni anno accademico. 3. 3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di rettore vengono proposte e discusse nella conferenza d'Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano. Titolo III AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 22 Regolamenti di Ateneo 1. 1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto. 2. 2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto. 3. 3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le facoltà. 4. 4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il senato degli studenti. 5. 5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e i dipartimenti. 6. 6. Il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti. Art. 23 Regolamenti delle strutture 1. 1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi dei regolamenti di Ateneo. 2. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento. 3. 3. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria. 4. 4. I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.  Scarica lo statuto in formato word Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Successiva |